Richiesta di inventario |
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A chi rivolgersi | Cancelleria Volontaria GiurisdizionePiano: Secondo Attività svolte:
Successioni - Rinunce all'eredità con e senza beneficio di inventario - Amministrazioni di sostegno - Tutele - Curatele - Tutele Minori - Riabilitazioni da protesto e ammortamento titoli - Attività relative a pubblicazione di giornali e periodici - TSO - Ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale - Dichiarazione di assenza e di morte presunta - Eredità giacente - Procedimenti relativi ad affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio di pertinenza del giudice tutelare - Atti notori
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 .
In base alle turnazioni dello sportello Sezione Civile e Volontaria .
Martedì rinunce ed accettazioni Eredità, previo appuntamento concordato con la Cancelleria. Personale Amministrativo:I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo |
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COS'È | L'inventario e' un atto finalizzato a documentare una certa situazione economico-patrimoniale con riferimento ad un momento o ad una determinata situazione. Affinche' l'accettazione dell'eredita' con beneficio di inventario produca gli effetti che le sono propri (in primis, la separazione tra i patrimoni del defunto e dell'erede) e' necessario che la stessa sia preceduta o seguita dall'inventario nelle forme e nei termini prescritti dalla legge. Le dichiarazioni e le attestazioni risultanti sono caratterizzate da valore probatorio e possono essere contestate unicamente con la proposizione della querela di falso. La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere seguita o preceduta dall'inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge. L'inventario dell'eredita' successivo all'accettazione puo' essere redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioe' il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si e'' nel possesso dei beni o entro 3 mesi dall'accettazione se non si e' nel possesso dei beni. L'inventario dell'eredita' precedente l'accettazione viene redatto da un notaio o da un cancelliere e deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 (quaranta) giorni. |
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CHI LO PUÒ RICHIEDERE | Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta |
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COME | Per la redazione dell’inventario, è necessaria la nomina di un ufficiale da parte del Giudice . Tale atto di nomina va richiesto in cancelleria. |
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QUANTO COSTA |
- € 98,00 per contributo unificato ;
- € 27,00 di marca da bollo per atti giudiziari;
- 1 marca da bollo da € 10,62 per il rilascio di copia conforme (il triplo se richiesta con urgenza);
- € 173,17 per la registrazione dell’inventario presso l’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni dal deposito con modello F23
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TEMPO NECESSARIO | Per la nomina non sono quantificabili i tempi.
Dopo la nomina dell’ufficiale preposto all’inventario, è necessario prendere accordi diretti per consegnare la documentazione necessaria alla redazione stessa. |
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NORME DI RIFERIMENTO | Inventario dell'eredita' successivo all'accettazione (art. 484 c.c. , 494 c.c. e 769 c.p.c.) Inventario dell'eredita' precedente all'accettazione (art. 485 c.c. e 487 c.c.). |
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