E’ una procedura che consente la distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto).
L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di minori, interdetti, inabilitati, persone sottoposte a amministrazione di sostegno e persone giuridiche.
In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del giudice tutelare. La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio, a prescindere dalla residenza del defunto, che ne cura il deposito in cancelleria, ed è abilitato a redigere anche l’inventario dei beni. (art. 770 c.p.c.).
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario. Se il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari, è opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario: l’inventario deve essere comunque fatto nei tre mesi dall’apertura della successione (data della morte) (salva proroga art. 485 c.c.): altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Se invece viene fatto subito l’inventario, il chiamato che non ha fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ha 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario per accettare o rinunziare: in mancanza si considera erede puro e semplice.
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità. Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.
L’inventario dei beni che può essere richiesto o contestualmente all’istanza, nel qual caso sarà redatto da un funzionario nominato dal Giudice tutelare, o può essere richiesto ad un notaio. |