Come fare per..


Accettazione all'eredità con benificio di inventario
COS'È

E’ una procedura che consente la distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto).

L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di minori, interdetti, inabilitati, persone sottoposte a amministrazione di sostegno e persone giuridiche.

In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del giudice tutelare. La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio, a prescindere dalla residenza del defunto, che ne cura il deposito in cancelleria, ed è abilitato a redigere anche l’inventario dei beni.  (art. 770 c.p.c.).

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario. Se il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari, è opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario: l’inventario deve essere comunque fatto nei tre mesi dall’apertura della successione (data della morte) (salva proroga art. 485 c.c.): altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice.

Se invece viene fatto subito l’inventario, il chiamato che non ha fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ha 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario per accettare o rinunziare: in mancanza si considera erede puro e semplice.

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.  Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.

L’inventario dei beni che può essere richiesto o contestualmente all’istanza, nel qual caso  sarà redatto da un funzionario nominato dal Giudice tutelare, o può essere richiesto ad un notaio.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta

COME

L’interessato dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al cancelliere del Tribunale dell’ultimo domicilio del de cuius; deve perciò - o prima o dopo - presentare istanza di inventario. E’ necessario presentare i seguenti documenti:

  • copia del testamento (se esistente) con gli estremi della registrazione
  • certificato di morte in carta semplice ( o autocertificazione)
  • autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di domicilio del minore oppure del tutore, in caso di accettazione per minori, interdetti, inabilitati

codice fiscale del defunto e degli accettanti (anche se minori o interdetti).

QUANTO COSTA
  • 1 marca da bollo per atti giudiziari da € 16,00;
  • 1 marca da bollo per atti giudiziari da € 3,87;
  • € 292 da pagare con F24 per la trascrizione dell’atto all’Ufficio del Territorio. Qualora il pagamento non viene effettuato entro 30 giorni, è da pagare la multa per il ritardo;
  • 1 marca da bollo per atti giudiziari da € 11,62 e una da 16,00 per la conformità dell’atto da inviare alla Conservatoria
  • diritto di copia da € 11,62 per rilascio entro tre giorni della copia conforme dell’atto.
    Per le onlus vi è esenzione da bolli.
TEMPO NECESSARIO

In giornata per l’accettazione; poi vi sono i tempi tecnici della trascrizione presso la Conservatoria di Chieti ( a carico dell’ufficio, entro 30 giorni dalla ricezione dell’F24 quietanzato ) e per la redazione dell’inventario.

E'  OPPORTUNO PRENDERE UN APPUNTAMENTO CON L’ADDETTA ALLA CANCELLERIA.

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 471, 472, 473, 484 e segg. c.c.