Rinuncia all’eredità |
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COS'È | La rinuncia presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta . Viene effettuata generalmente quando l’eredità è gravata da debiti per non dovervi risponderne e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l’eredità sia attiva. La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine |
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COME | E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
E’ possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela . Tutti i rinuncianti però devono comparire personalmente: in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile ad uno dei rinuncianti.
E’ inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia venduto o donato nulla di appartenenza del defunto. |
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CHI LO PUÒ RICHIEDERE | Gli eredi, il genitore o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati: in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore. |
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QUANTO COSTA | Per la rinuncia:
- 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari
- 1 marca da € 3,87
- € 200,00 per il pagamento dell’imposta di registrazione della rinuncia per ciascun rinunciante, da effettuarsi con versamento a mezzo modulo F24 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Per il ritiro di copia dell’atto (dopo trenta giorni circa):
- 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari
- 1 marca da € 11,62 per diritti di cancelleria
Per il rilascio di copia studio/personale:
- 1 marca da € 1,44 ogni 4 facciate
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TEMPO NECESSARIO | E' INDISPENSABILE PRENDERE UN APPUNTAMENTO CON L’ADDETTA ALLA CANCELLERIA. |
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COSA OCCORRE | Con dichiarazione resa all’Ufficio successioni del Tribunale alla quale si devono allegare:
- certificato di morte , anche in fotocopia
- copia conforme della pubblicazione del testamento, se esistente, con estremi della registrazione
- per minore, interdetti e inabilitati, autorizzazione del giudice tutelare del luogo di domicilio del minore oppure del tutore, che deve essere richiesta all’ Ufficio Tutele del luogo di residenza del minore o del tutore
- documento d’identità valido
- codice fiscale del defunto e dei rinuncianti.
La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato. |
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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE |
- se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
- se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
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