Come fare per..


Rilascio passaporto e documento valido per l'espatrio al minore e/o al genitore
A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano: Secondo
Attività svolte:

Successioni - Rinunce all'eredità con e senza beneficio di inventario - Amministrazioni di sostegno - Tutele - Curatele - Tutele Minori - Riabilitazioni da protesto e ammortamento titoli - Attività relative a pubblicazione di giornali e periodici - TSO - Ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale - Dichiarazione di assenza e di morte presunta - Eredità giacente - Procedimenti relativi ad affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio di pertinenza del giudice tutelare - Atti notori

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 .

In base alle turnazioni dello sportello Sezione Civile e Volontaria .

Martedì rinunce ed accettazioni Eredità, previo appuntamento concordato con la Cancelleria.

Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

  • Dott. Matteo Castiglione (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Referente
    Piano: Secondo
    Telefono: 0872/713960;
COS'È

ll genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore, deve rivolgersi al Giudice Tutelare  competente per ottenere l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto per se stesso o per il figlio minore. Il Giudice competente e' quello del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero, e' competente l'autorita' consolare del paese di residenza. Tale autorizzazione e' necessaria sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale o in caso di tutela del minore.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

ll genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore.

COME

Il genitore puo' rivolgersi al Giudice con istanza in carta  semplice, allegando verbale di separazione o sentenza di divorzio, ogni documentazione da cui risulti l'impossibilita' di acquisire il consenso dell'altro genitore e autocertificazione dello stato di famiglia attuale. In caso di minore affidato ai servizi sociali, ma collocato presso il genitore, serve l'assenso scritto del Comune. In relazione ai motivi di urgenza è assolutamente indispensabile precisare la causa che ha impedito di richiedere il consenso dell’altro coniuge e di presentare il ricorso in tempi utili, con ampio anticipo rispetto alla data prevista per la partenza (non è sufficiente la semplice indicazione della prossima data di partenza). In mancanza di dimostrazione dell’urgenza il ricorso verrà esaminato secondo i criteri ordinari di trattazione (fissazione udienza, con notifica del ricorso all’altro genitore a cura della parte ricorrente).

QUANTO COSTA
  • Contributo unificato (€ 98)
  • 1 marca da bollo (€ 27,00)
  • in caso di richiesta del documento solo per il figlio minore, solo marca da bollo da € 27,00

Per il ritiro della copia conforme, occorre altra marca che sara' indicata al momento del deposito della richiesta in cancelleria.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 3 lett. A-B Legge n. 1185/1967 e successive modifiche.