Come fare per..


Iscrizione Periodico
A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano: Secondo
Attività svolte:

Successioni - Rinunce all'eredità con e senza beneficio di inventario - Amministrazioni di sostegno - Tutele - Curatele - Tutele Minori - Riabilitazioni da protesto e ammortamento titoli - Attività relative a pubblicazione di giornali e periodici - TSO - Ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale - Dichiarazione di assenza e di morte presunta - Eredità giacente - Procedimenti relativi ad affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio di pertinenza del giudice tutelare - Atti notori

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 .

In base alle turnazioni dello sportello Sezione Civile e Volontaria .

Martedì rinunce ed accettazioni Eredità, previo appuntamento concordato con la Cancelleria.

Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

  • Dott. Matteo Castiglione (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Referente
    Piano: Secondo
    Telefono: 0872/713960;
COS'È

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non viene registrato presso il Tribunale civile competete per territorio. Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai Tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità.

Sono considerate stampe tutte le riproduzioni realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazione e i periodici di qualsiasi altro genere devono indicare:

  • luogo e data di pubblicazione;
  • nome e domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
  • nome del proprietario, del direttore o del vice direttore responsabile.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Devono compilare la richiesta di registrazione al registro della stampa l’eventuale proprietario, l’eventuale editore e il direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) di qualsiasi pubblicazione periodica a stampa, telematico e i tele e radio giornali.

Se il proprietario e/o l’editore sono persone giuridiche (società o associazioni) sarà necessario allegare alla domanda (nel caso in cui la documentazione non fosse presentata dagli interessati, occorre munirsi di delega):

  • una copia dello statuto autenticato e bollato
  • autocertificazione sulla qualità di legale rappresentante della società o associazione.

Se il proprietario è diverso dall’editore allegare contratto tra le parti registrato presso l’Agenzia delle Entrate, autenticato e bollato.

Se il proprietario è un Comune allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata.

COME

Si richiede la registrazione della pubblicazione al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (art. 5 Legge n. 47/1948) allegando l’attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative.

QUANTO COSTA

Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all’ufficio postale sul C/C 8003 intestato all’ufficio di registro tasse CC.GG. Roma su bollettino a tre parti.

Marca da bollo € 27.00 (da acquistarsi presso tabaccherie convenzionate).

Due marche da bollo da € 16.00 (una per la parte ‘domanda’ del modulo A e uno per la parte ‘dichiarazione’ dello stesso).

NORME DI RIFERIMENTO

Legge 08.02.1948 n. 47 pubblicata nella G.U. del 20.08.1948.

TEMPO NECESSARIO

La registrazione ha valore DAL MOMENTO DEL DECRETO.