Come fare per..


Tutela dell'interdetto
A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano: Secondo
Attività svolte:

Successioni - Rinunce all'eredità con e senza beneficio di inventario - Amministrazioni di sostegno - Tutele - Curatele - Tutele Minori - Riabilitazioni da protesto e ammortamento titoli - Attività relative a pubblicazione di giornali e periodici - TSO - Ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale - Dichiarazione di assenza e di morte presunta - Eredità giacente - Procedimenti relativi ad affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio di pertinenza del giudice tutelare - Atti notori

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 .

In base alle turnazioni dello sportello Sezione Civile e Volontaria .

Martedì rinunce ed accettazioni Eredità, previo appuntamento concordato con la Cancelleria.

Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

  • Dott. Matteo Castiglione (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Referente
    Piano: Secondo
    Telefono: 0872/713960;
COS'È

La tutela è uno strumento per proteggere le persone che siano state dichiarate interdette. La tutela viene aperta a seguito di sentenza collegiale civile di interdizione, legale se promossa dai prossimi congiunti o Pubbliche strutture o P.M. , giudiziale nel caso di pena accessoria. Con la sentenza che dichiara l'interdizione viene disposta la nomina un tutore, con il compito di rappresentare legalmente l'interdetto e di amministrare il suo patrimonio.

La sentenza di interdizione priva l’interessato della capacità di agire, quindi di compiere validamente attività giuridicamente rilevanti, fatta eccezione per gli atti di ordinaria amministrazione che il Tribunale abbia eventualmente autorizzato l’interdetto a compiere autonomamente.

Gli atti compiuti dall’interdetto in violazione di quanto sopra possono essere annullati su istanza del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi.

CHI E' IL TUTORE

Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto  Se necessario può nominarsi tutore una persona estranea (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi).

In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile L'azione di interdizione può essere promossa, secondo l'articolo 417 del Codice Civile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore o dal Pubblico Ministero. I parenti, gli affini, il tutore o il curatore per avviare un procedimento di inabilitazione o interdizione devono necessariamente appoggiarsi ad un legale.  

AUTORIZZAZIONI DA POTER RICHIEDERE IN QUALITA’ DI TUTORE

Per il compimento di alcuni atti è necessario che il tutore sia autorizzato dal Giudice Tutelare.

Tali atti riguardano:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UNA EREDITA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A RINUNCIARE AD UNA EREDITA

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD INCASSARE TFR E STIPENDI DEL DEFUNTO

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD INCASSARE SOMME DEL DEFUNTO  DI CUI L’INTERDETTO E’ EREDE  

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONI INERENTI VEICOLO

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UN RISARCIMENTO DANNI

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESTINGUERE UN LIBRETTO DI RISPARMIO

 DOMANDA AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DOCUMENTO PER ESPATRIO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILI EREDITARI

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILI

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO DI IMMOBILI

È invece possibile utilizzare il modulo generico  per le seguenti richieste:

la cancellazione di ipoteche o lo svincolo da pegni

l’assunzione di obbligazioni (salvo che le stesse riguardino spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l’ordinaria amministrazione del patrimonio)

le donazioni o i legati sottoposti a pesi o a condizioni

la stipula di contratti di locazione ultranovennali

l’instaurazione di giudizi (ad eccezione di alcuni procedimenti urgenti specificati dall’art. 374 n.5 c.c.).

Per altri atti è necessaria l’autorizzazione del Tribunale, previo parere del Giudice Tutelare e con l’intervento del Pubblico Ministero:

alienazione di beni (ad eccezione di quelli soggetti a facile deterioramento);

costituzione di pegni o di ipoteche;

stipula di divisioni, compromessi o transazioni.

Gli atti compiuti dal tutore senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati su istanza del tutore stesso, dell’interdetto, dei suoi eredi o aventi causa.

N.B. Per quanto riguarda, in particolare, i capitali del tutelato, il tutore deve investire il denaro, di regola, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi postali o bancari, in mutui ipotecari o obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, oppure nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato. Tuttavia, il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

COMPITI DEL TUTORE

Il tutore definitivo viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità.

Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.

Il tutore deve  annotare tutti gli estremi del fascicolo di volontaria giurisdizione relativo alla tutela, per tutte le fasi successive.

Lo stesso inoltre, entro dieci giorni dal giuramento, deve fare istanza di inventario dei beni dell’interdetto o dichiarazione  di assenza di beni immobili da inventariare  . Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti ed i debiti dell’interedetto

Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta.

Il tutore deve:

  • aver cura dell’interdetto;
  • rappresentare l’ interdetto in tutti gli atti civili;
  • amministrare i beni dell’interdetto;
  • procedere alla formazione dell’inventario dei beni dell’interdetto;
  • tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare (modulo  RENDICONTO ANNUALE).

Il tutore può chiedere ed ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo Tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri.

Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.

QUANTO COSTA

si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti. Le istanze presentate sono in bollo da € 27,00, e si pagano  i diritti di copia per le copie richieste.

TEMPO NECESSARIO

La tutela viene aperta nel momento in cui la sentenza di interdizione diviene definitiva. In successione, vi è il giuramento del tutore e del protutore, e la richiesta di inventario se l’interdetto ha beni immobili di proprietà.

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 414 e ss. c.c.