Come fare per..


Tutela del minore
A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano: Secondo
Attività svolte:

Successioni - Rinunce all'eredità con e senza beneficio di inventario - Amministrazioni di sostegno - Tutele - Curatele - Tutele Minori - Riabilitazioni da protesto e ammortamento titoli - Attività relative a pubblicazione di giornali e periodici - TSO - Ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale - Dichiarazione di assenza e di morte presunta - Eredità giacente - Procedimenti relativi ad affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio di pertinenza del giudice tutelare - Atti notori

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 .

In base alle turnazioni dello sportello Sezione Civile e Volontaria .

Martedì rinunce ed accettazioni Eredità, previo appuntamento concordato con la Cancelleria.

Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

  • Dott. Matteo Castiglione (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Referente
    Piano: Secondo
    Telefono: 0872/713960;
COS'È

La tutela è uno strumento per proteggere il minore quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la potestà genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all’estero dei genitori, decadenza dalla potestà genitoriale, ecc.), ed ha luogo presso il Tribunale nel cui circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore (e, quindi, sostanzialmente, dove è la sua residenza o dimora abituale).

Il tutore è di regola la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà; tale designazione può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sugli ascendenti o altri prossimi parenti o affini. In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.

Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell'incapace, può essere investita della tutela l'amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l'attività di rappresentanza o assistenza.

Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minori, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.

Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare il minore in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

COME SI APRE

Su segnalazione di familiari o di altri soggetti.

  1. Hanno l’obbligo di informare il Giudice Tutelare per l’apertura della tutela:
  2. l’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore, ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti;
  3. il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un Tutore o protutore;
  4. il cancelliere che ha depositato in cancelleria un provvedimento da cui deriva l’apertura di una tutela;
  5. i parenti entro il 3° grado;
  6. la persona designata quale tutore o protutore.

Documenti da allegare al ricorso:

  • certificato di residenza
  • estratto dell’atto di nascita (viene rilasciato dal Comune)
  • stato di famiglia
  • eventuale atto di designazione da parte dei genitori (con traduzione giurata se in lingua straniera).
COMPITI DEL TUTORE

Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità.

Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice. A tal fine egli dovrà comparire, insieme al tutore, all’udienza fissata per il giuramento.

Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.

Il tutore deve  annotare tutti gli estremi del fascicolo di volontaria giurisdizione relativo alla tutela, per tutte le fasi successive.

Lo stesso inoltre, entro dieci giorni dal giuramento, deve fare istanza di inventario dei beni dell’interdetto o dichiarazione  di assenza di beni immobili da inventariare  . Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti ed i debiti del minore.

Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta.

Il tutore deve:

  • aver cura del minore;
  • rappresentarlo  in tutti gli atti civili;
  • amministrare i  suoi beni;
  • procedere alla formazione dell’inventario dei beni;
  • tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare (modulo  RENDICONTO ANNUALE).

Il tutore può chiedere ed ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo Tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri.

Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.

AUTORIZZAZIONI CHE IL TUTORE PUO’ RICHIEDERE PER CONTO DEL MINORE

Per il compimento di alcuni atti è necessario che il tutore sia autorizzato dal Giudice Tutelare.

Tali atti riguardano:

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UNA EREDITA’

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A RINUNCIARE AD UNA EREDITA’

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD INCASSARE TFR E STIPENDI DEL GENITORE DEFUNTO

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD INCASSARE SOMME DEL DEFUNTO

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONI INERENTI VEICOLO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UN RISARCIMENTO DANNI

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESTINGUERE UN LIBRETTO DI RISPARMIO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI DOCUMENTO PER ESPATRIO

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILI

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO DI IMMOBILI

È invece possibile utilizzare il modulo generico (  DOMANDA GENERICA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE)

QUANTO COSTA

si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti. Le istanze presentate sono in bollo da € 27,00, e si pagano  i diritti di copia per le copie richieste.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 343 e ss. cod. civ.