Come fare per..


Ammortamento di assegno, cambiali, libretto o certificati di deposito
A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano: Secondo
Attività svolte:

Successioni - Rinunce all'eredità con e senza beneficio di inventario - Amministrazioni di sostegno - Tutele - Curatele - Tutele Minori - Riabilitazioni da protesto e ammortamento titoli - Attività relative a pubblicazione di giornali e periodici - TSO - Ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale - Dichiarazione di assenza e di morte presunta - Eredità giacente - Procedimenti relativi ad affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio di pertinenza del giudice tutelare - Atti notori

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 .

In base alle turnazioni dello sportello Sezione Civile e Volontaria .

Martedì rinunce ed accettazioni Eredità, previo appuntamento concordato con la Cancelleria.

Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

  • Dott. Matteo Castiglione (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Referente
    Piano: Secondo
    Telefono: 0872/713960;
COS'È

È una procedura che priva di validità verso i terzi un titolo (ad esempio assegno, libretto, cambiale) smarrito, distrutto o rubato e consente di ottenere un decreto che ne autorizza il pagamento o il duplicato

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato

COME
  • per la cambiale, vaglia cambiario ed assegno bancario si può richiedere al Tribunale del luogo di residenza del richiedente.
  • per l’assegno circolare e vaglia postale trasferibile si può richiedere al Tribunale ove si trova una agenzia dell’Istituto di credito emittente o al Tribunale del luogo in cui è domiciliato il richiedente.
  • per i libretti, certificati di deposito bancario al portatore o altra forma analoga (fondi comuni di investimento) si deve richiedere al Tribunale ove si trova la filiale dell’Istituto emittente.
  • per i vaglia postali occorre distinguere:
    • nel caso in cui il vaglia postale trasferibile sia smarrito, sottratto o distrutto dopo la consegna al beneficiario, il beneficiario stesso può farne denunzia alle autorità competenti, trasmettere a Poste Italiane copia della denuncia stessa per l’apposizione del blocco pagamento, e richiedere in Tribunale l’ammortamento seguendo la procedura valida per l’assegno circolare;
    • per i vaglia postali emessi con la clausola di non trasferibilità od altra equipollente, nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione, dopo la consegna al beneficiario, non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il beneficiario ha il diritto di ottenere, presso un qualsiasi Ufficio Postale, dopo venti giorni dalla denunzia alle autorità competenti, il pagamento del vaglia postale presentando copia della denuncia e sempre che il vaglia non risulti già pagato;
    • qualora, per causa imputabile a Poste Italiane, lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione del vaglia postale avvenga prima della consegna al beneficiario, l’importo del vaglia e le relative commissioni sono rimborsati al mittente.
  1. Il legittimo proprietario del titolo deve fare la denuncia dello smarrimento, distruzione o sottrazione all’autorità giudiziaria tramite Polizia e/o Carabinieri.
  2. Solo per i libretti, i certificati di deposito, le polizze di pegno, le azioni denunciare lo smarrimento, distruzione o sottrazione all'Istituto emittente
  3. Compilare il modulo - RICHIESTA DI AMMORTAMENTO TITOLI -
  4. Consegnare in Tribunale, Cancelleria di Volontaria Giurisdizione
    1. modulo compilato di ‘Richiesta di ammortamento’
    2. copia della denuncia all’autorità giudiziaria dalla quale risulti chi è il proprietario del titolo
    3. (se necessaria) copia della denuncia all'Istituto emittente.

Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo ed autorizza la banca a rilasciare il duplicato o ne autorizza il pagamento

Quando il Giudice ha emesso il provvedimento:

  • Ritirare il decreto presso la Cancelleria ed effettuare presso COPIE autentiche del provvedimento.
  • Nel caso in cui nel decreto del Giudice sia prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (sempre previsto per assegni, cambiali, azioni, polizze di carico) disporre la pubblicazione.
  • Fotocopiare la Gazzetta Ufficiale che riporta la pubblicazione del decreto oppure, in tutti gli altri casi, trascorso il termine indicato nel decreto, tornare in Banca e ritirare la certificazione ove risulti che il decreto è stato affisso.
  • Compilare il modulo RICHIESTA DI CERTIFICATO DI NON INTERPOSTA OPPOSIZIONE (AMMORTAMENTO) (Presso il Tribunale di Lanciano - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione)
    1. Fotocopia Gazzetta Ufficiale o certificazione di avvenuta affissione rilasciata dalla Banca.
    2. Modulo compilato di richiesta di ‘Certificato di non interposta opposizione’.
  • Consegnare il Certificato di non interposta opposizione in Banca.
QUANTO COSTA

Per la Richiesta di Ammortamento:

  • € 98,00 di contributo unificato
  • € 27,00 di marca per diritti

Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia

Per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

  • € 8,00 a riga circa

Per il certificato non interposta opposizione

  • € 14,62 di marca amministrativa
  • € 14,62 di marca atti giudiziari
  • € 3,54 di diritti di cancelleria
  • € 7,08 di diritti di cancelleria richiesta urgente
NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 2006 - 2016 - 2027 codice civile - R.D. n..1736/1933 (per assegni bancari e circolari al portatore) – R.D. n.1669/1933 (per cambiali) – L. n. 948/1951 (per titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore).