Come fare per..


Amministrazione di sostegno
A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Piano: Secondo
Attività svolte:

Successioni - Rinunce all'eredità con e senza beneficio di inventario - Amministrazioni di sostegno - Tutele - Curatele - Tutele Minori - Riabilitazioni da protesto e ammortamento titoli - Attività relative a pubblicazione di giornali e periodici - TSO - Ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale - Dichiarazione di assenza e di morte presunta - Eredità giacente - Procedimenti relativi ad affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio di pertinenza del giudice tutelare - Atti notori

Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 .

In base alle turnazioni dello sportello Sezione Civile e Volontaria .

Martedì rinunce ed accettazioni Eredità, previo appuntamento concordato con la Cancelleria.

Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

  • Dott. Matteo Castiglione (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Referente
    Piano: Secondo
    Telefono: 0872/713960;
COS'È

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa. L’ amministrazione di sostegno è rivolta a quanti «per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica» si trovino «nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi». Per tali persone (anziani malati non autosufficienti, soggetti con handicap, malati psichiatrici, etilisti, tossicodipendenti, malati terminali, ecc.) in buona sostanza il giudice tutelare nomina una persona – l’amministratore di sostegno – che ha cura della persona e del suo patrimonio.

COME

La richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno si attiva mediante presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Detto ricorso deve contenere,

ai sensi dell’art. 407 c.c., le indicazioni relative a:

  1. a) generalità del beneficiario;
  2. b) dimora abituale del beneficiario;
  3. c) ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno;
  4. d) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti del beneficiario, degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario, dei conviventi del beneficiario.

Più in generale il ricorso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro, il più possibile completo, della situazione del beneficiario. Le indicazioni dovranno riguardare: l’infermità o la menomazione fisica o psichica, le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rispetto ai servizi, l’indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, la spiegazione del perché della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; l’indicazione il più possibile precisa degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza del beneficiario) nonché degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà andare a compiere al posto del beneficiario (e quindi in nome e per conto del

beneficiario). Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, quanto più il Giudice Tutelare riuscirà ad individuare subito quali ulteriori eventuali accertamenti attivare (esempio. Cosa chiedere ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare,ecc…).

Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno: vanno infatti puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Può essere richiesta dai congiunti prossimi o dai responsabili di  Pubbliche strutture qualora si tratti di soggetti ivi ricoverati.

AUTORIZZAZIONI DA POTER RICHIEDERE IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A RINUNCIARE AD EREDITA'

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UN RISARCIMENTO DANNI

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UNA EREDITA'

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESTINGUERE UN LIBRETTO DI RISPARMIO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD INCASSARE SOMME DEL DEFUNTO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD INCASSO TFR E STIPENDI DEL DEFUNTO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL RILASICO DEL DOCUMENTO PER L'ESPATRIO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI IMMOBILI

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILI

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILI EREDITARI

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER NOMINA UFFICIALE REDAZIONE INVENTARIO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONI INERENTI UN VEICOLO

DOMANDA GENERICA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

QUANTO COSTA

Si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti;

  • al momento della presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre applicare una marca da bollo di importo pari ad euro 27,00;
  • le richieste di copie di atti relativi all’amministrazione di sostegno (esempio: verbale di giuramento dell’amministratore di sostegno, decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, successive autorizzazioni, ecc…) si pagano.
TEMPO NECESSARIO

Non quantificabili; il ricorso viene iscritto al momento della presentazione, poi vi sono i tempi tecnici dell’audizione della parte, dell’ordinanza dichiarativa e della successiva nomina dell’amministratore.

NORME DI RIFERIMENTO

legge n. 6 del 9 gennaio 2004