Adozione di persona maggiorenne |
---|
A chi rivolgersi | Cancelleria Volontaria GiurisdizionePiano: Secondo Attività svolte:
Successioni - Rinunce all'eredità con e senza beneficio di inventario - Amministrazioni di sostegno - Tutele - Curatele - Tutele Minori - Riabilitazioni da protesto e ammortamento titoli - Attività relative a pubblicazione di giornali e periodici - TSO - Ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale - Dichiarazione di assenza e di morte presunta - Eredità giacente - Procedimenti relativi ad affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio di pertinenza del giudice tutelare - Atti notori
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 .
In base alle turnazioni dello sportello Sezione Civile e Volontaria .
Martedì rinunce ed accettazioni Eredità, previo appuntamento concordato con la Cancelleria. Personale Amministrativo:I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo |
---|
COS'È | Riguarda l’adozione di una persona con più di 18 anni di età.
In questo modo permette di stabilire, tra l’adottante e l’adottato, un rapporto simile al rapporto tra genitori e figli.
Con questo procedimento l’adottato acquista:
- IL DIRITTO AL COGNOME DELL'ADOTTANTE e ove sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori può aggiungere il suo vecchio cognome a quello appena acquisito;
- il diritto a succedergli come faranno i suoi figli legittimi;
- il diritto agli alimenti
|
---|
CHI LO PUÒ RICHIEDERE | L’adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30 se il Tribunale lo giustifica), e l’adottato deve avere almeno 18 anni meno dell’adottante. Chi adotta non deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o naturali riconosciuti).
Per l’adozione ordinaria serve il consenso:
- di chi adotta e suo eventuale coniuge;
- di chi è adottando e suo eventuale coniuge;
- dei figli maggiorenni dell’adottante (legittimi, legittimati o naturali riconosciuti);
- dei genitori di chi è adottando.
|
---|
COME | Presentando la domanda al Tribunale del luogo in cui si trova al residenza dell’adottando e allegando i seguenti documenti divisi per competenza dell’adottante e dell’adottando.
Adottante:
- domanda al Presidente del Tribunale
- copia integrale dell'atto di nascita (da richiedere al comune di nascita)
- certificato di residenza di adottante e adottando in bollo
- certificato di matrimonio o di stato libero
- stato di famiglia dell'adottante in bollo
- atto notorio attestante chi gli adottanti non hanno figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi
Adottando:
- copia integrale dell'atto di nascita
- certificato di matrimonio o di stato libero
- certificato di morte dei genitori, se deceduti (nel caso in cui siano vivi dovranno presentare il loro assenso secondo l’art. 311 cod. civ.)
N.B. Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso all'autocertificazione. |
---|
QUANTO COSTA |
- Contributo unificato (€ 98)
- 1 marca da bollo (€ 27,00)
- costo della registrazione della sentenza a tassa fissa a carico di parte
|
---|
NORME DI RIFERIMENTO | Artt. 291 e segg. cod. civ. , modificati dalla Legge 4/5/1983 n.184. |
---|