Le domande di iscrizione all’Albo dei CTU vengono esaminate, anche alla luce delle informazioni acquisite dalla cancelleria, nel corso di una riunione del Comitato per la tenuta dell’Albo, che si tiene normalmente una volta l’anno.
Il Comitato, qualora ritenga sussistenti i requisiti professionali e morali necessari, delibera la iscrizione all’Albo del richiedente; in caso contrario rigetta la domanda ovvero ne sospende la valutazione in attesa di acquisire ulteriori informazioni o di effettuare ulteriori verifiche. Nella stessa sede vengono altresì deliberate le cancellazioni dall’albo eventualmente richieste oppure conseguenti all’accertamento della perdita dei requisiti. La cancelleria comunica l’esito del procedimento, effettua le conseguenti variazioni all’Albo e invita poi i nuovi consulenti a far pervenire copia della ricevuta del versamento della tassa di iscrizione che perfeziona la procedura.
Da quel momento l’iscrizione all’Albo consentirà al professionista di ricevere incarichi dal Magistrato.
La comunicazione della nomina sarà effettuata solo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata (art.16 D.L. 179/2012 conv. con la L. 221/2012). Per le successive comunicazioni di incarico è necessario che il Consulente si registri al ReGIndE tramite il proprio Ordine Professionale ovvero direttamente attraverso l’apposita funzionalità disponibile nel Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.
Gli iscritti all’albo dei CTU sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei propri dati nonché, ovviamente, la cessazione dell’attività o l’iscrizione ad altro Albo. |