L’atto di notorietà, o attestazione giurata, consiste nella dichiarazione sotto giuramento resa da due testimoni maggiorenni (muniti di documento valido) dinanzi ad un pubblico ufficiale (che può essere sia un notaio che un cancelliere), per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, ecc...), di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti o affini dell’interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio.
In caso di atto notorio ad uso divorzio i testimoni possono essere parenti.
In alcuni casi la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che è un procedimento più semplice e meno costoso.
Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).
È competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del magistrato (atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio - art. 100 codice civile - quelli destinati a supplire l’atto di nascita per uso matrimonio - art. 97 R.D. n° 1238 del 9/7/39 - quelli relativi alla riscossione di crediti postali - R.D. n° 455 del 27/2/94 e art. 21 R.D. n° 775 del 30/5/40 - e delle somme dovute allo Stato - art. 298 R.D. n° 827 del 23/5/24). |