Per il compimento di alcuni atti è necessario che il tutore sia autorizzato dal Giudice Tutelare.
Tali atti riguardano:
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UNA EREDITA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A RINUNCIARE AD UNA EREDITA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD INCASSARE TFR E STIPENDI DEL DEFUNTO
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD INCASSARE SOMME DEL DEFUNTO DI CUI L’INTERDETTO E’ EREDE
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONI INERENTI VEICOLO
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UN RISARCIMENTO DANNI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESTINGUERE UN LIBRETTO DI RISPARMIO
DOMANDA AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DOCUMENTO PER ESPATRIO
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILI EREDITARI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO DI IMMOBILI
È invece possibile utilizzare il modulo generico per le seguenti richieste:
la cancellazione di ipoteche o lo svincolo da pegni
l’assunzione di obbligazioni (salvo che le stesse riguardino spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l’ordinaria amministrazione del patrimonio)
le donazioni o i legati sottoposti a pesi o a condizioni
la stipula di contratti di locazione ultranovennali
l’instaurazione di giudizi (ad eccezione di alcuni procedimenti urgenti specificati dall’art. 374 n.5 c.c.).
Per altri atti è necessaria l’autorizzazione del Tribunale, previo parere del Giudice Tutelare e con l’intervento del Pubblico Ministero:
alienazione di beni (ad eccezione di quelli soggetti a facile deterioramento);
costituzione di pegni o di ipoteche;
stipula di divisioni, compromessi o transazioni.
Gli atti compiuti dal tutore senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati su istanza del tutore stesso, dell’interdetto, dei suoi eredi o aventi causa.
N.B. Per quanto riguarda, in particolare, i capitali del tutelato, il tutore deve investire il denaro, di regola, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi postali o bancari, in mutui ipotecari o obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, oppure nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato. Tuttavia, il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati. |