Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità.
Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice. A tal fine egli dovrà comparire, insieme al tutore, all’udienza fissata per il giuramento.
Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
Il tutore deve annotare tutti gli estremi del fascicolo di volontaria giurisdizione relativo alla tutela, per tutte le fasi successive.
Lo stesso inoltre, entro dieci giorni dal giuramento, deve fare istanza di inventario dei beni dell’interdetto o dichiarazione di assenza di beni immobili da inventariare . Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti ed i debiti del minore.
Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta.
Il tutore deve:
- aver cura del minore;
- rappresentarlo in tutti gli atti civili;
- amministrare i suoi beni;
- procedere alla formazione dell’inventario dei beni;
- tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare (modulo RENDICONTO ANNUALE).
Il tutore può chiedere ed ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo Tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.
Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri.
Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi. |